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D.P.R. 1229/1959

Art. 6 — L'esame di concorso consta:

ELI /it/dpr/1959/12/15/1229/art/6parte di D.P.R. 1229/1959
Art. 6. L'esame di concorso consta: 1) di due prove, scritte che hanno luogo in giorni distinti sulle seguenti materie: a) nozioni di procedura civile, nonche' nozioni di ordinamento giudiziario; b) nozioni di procedura penale e ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti; 2) di una prova orale sulle predette materie nonche' su nozioni di diritto privato, limitatamente alle materie trattate nei titoli 3° e 5° del libro I, nel titolo 1° del libro III, nel capo 2° del titolo 1° e nel titolo 5° del libro IV, e nel libro VI del Codice civile, su nozioni di diritto della navigazione, sulle leggi sulle imposte di bollo e di registro, sulla legislazione cambiaria, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e sulla disciplina degli autoveicoli. Gli argomenti delle prove scritte e orali debbono avere speciale riferimento alle funzioni dell'ufficiale giudiziario.

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