D.P.R. 1229/1959
Art. 54 — Presso il Ministero, oltre allo stato matricolare di cui ai precedenti articoli, e' tenuto un fascicolo perso…
Art. 54. Presso il Ministero, oltre allo stato matricolare di cui ai precedenti articoli, e' tenuto un fascicolo personale, che deve contenere tutti i documenti che possono interessare lo stato giuridico ed economico dell'ufficiale giudiziario. Detti documenti debbono essere registrati, numerati e classificati senza discontinuita'. Il Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e' responsabile della regolare tenuta dei fascicoli personali. Nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 53, egli verifica preventivamente gli atti contenuti nel fascicolo personale dell'ufficiale giudiziario sottoposto a valutazione o a giudizio; ordina l'inserzione degli atti eventualmente mancanti e l'eliminazione di quelli indicati nel primo comma dell'articolo seguente e appone la propria firma e la data di seguito all'ultimo atto registrato ai sensi del primo comma del presente articolo.
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