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D.P.R. 1229/1959

Art. 39 — L'ufficiale giudiziario puo' essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermita' o per moti…

ELI /it/dpr/1959/12/15/1229/art/39parte di D.P.R. 1229/1959
Art. 39. L'ufficiale giudiziario puo' essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermita' o per motivi di famiglia. Il collocamento in aspettativa e' disposto, su domanda dell'ufficiale giudiziario, con decreto del Ministro. Puo' anche essere disposto di ufficio per servizio militare o per infermita' in tal caso l'ufficiale giudiziario puo' chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa. Non puo' disporsi del posto dell'ufficiale giudiziario collocato in aspettativa per servizio militare; negli altri casi se ne puo', invece, disporre decorsi sei mesi dall'inizio dell'aspettativa.

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