D.P.R. 1229/1959
Art. 28 — L'ufficiale giudiziario non puo' essere addetto all'ufficio della sede nella quale prestano servizio come mag…
Art. 28. L'ufficiale giudiziario non puo' essere addetto all'ufficio della sede nella quale prestano servizio come magistrati parenti sino al secondo grado od affini nel primo grado, o nella quale egli ha esercitato, sino a cinque anni prima, il commercio ovvero lo esercitano i genitori o la moglie. In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve astenersi dal compiere qualsiasi atto del suo ufficio nei confronti di parenti o affini entro il quarto grado.
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