D.P.R. 1229/1959
Art. 26 — L'Ufficiale giudiziario e' esente da qualsiasi servizio pubblico estraneo alle sue funzioni, eccettuato il se…
Art. 26. L'Ufficiale giudiziario e' esente da qualsiasi servizio pubblico estraneo alle sue funzioni, eccettuato il servizio militare.
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