D.P.R. 1229/1959
Art. 21 — L'ufficiale giudiziario, a garanzia dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni, e' tenuto a prestare u…
Art. 21. L'ufficiale giudiziario, a garanzia dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni, e' tenuto a prestare una cauzione di lire centomila se addetto a un ufficio unico e di lire cinquantamila se addetto a una pretura. Il versamento puo' essere effettuato anche in dieci rate mensili uguali.
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