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D.P.R. 1229/1959

Art. 168 — Gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio devono ripartire tra loro in quote uguali i pro…

ELI /it/dpr/1959/12/15/1229/art/168parte di D.P.R. 1229/1959
Art. 168. Gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio devono ripartire tra loro in quote uguali i proventi e la parte di percentuale sui crediti recuperati dall'Erario loro spettanti. L'ufficiale giudiziario dirigente determina l'importo delle quote spettanti a ciascun aiutante ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto comprendendovi anche gli assenti per regolare congedo. Delle operazioni di riparto e' redatto verbale, che viene depositato in cancelleria, previa comunicazione agli interessati, i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario non oltre il decimo giorno dal deposito.

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