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D.P.R. 1229/1959

Art. 163 — Al personale femminile si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri

ELI /it/dpr/1959/12/15/1229/art/163parte di D.P.R. 1229/1959
Art. 163. Al personale femminile si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri. In tal caso l'aiutante, ove si astenga dal lavoro durante i periodi anteriore e successivo al parto stabiliti dalle norme innanzi richiamate, e' considerata in congedo straordinario per maternita' e ha diritto al trattamento economico previsto dagli articoli 168 e 169.

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