D.P.R. 1229/1959
Art. 163 — Al personale femminile si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri
Art. 163. Al personale femminile si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri. In tal caso l'aiutante, ove si astenga dal lavoro durante i periodi anteriore e successivo al parto stabiliti dalle norme innanzi richiamate, e' considerata in congedo straordinario per maternita' e ha diritto al trattamento economico previsto dagli articoli 168 e 169.
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