D.P.R. 1229/1959
Art. 152 — Agli ufficiali giudiziari sono concessi le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede nei li…
Art. 152. Agli ufficiali giudiziari sono concessi le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede nei limiti, con le norme e condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 54, lettera c), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
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