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D.P.R. 1229/1959

Art. 140 — L'importo dei diritti e delle indennita' recuperati, trasmesso dall'ufficio del registro, deve essere riparti…

ELI /it/dpr/1959/12/15/1229/art/140parte di D.P.R. 1229/1959
Art. 140. L'importo dei diritti e delle indennita' recuperati, trasmesso dall'ufficio del registro, deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui all'art. 122, n. 2, spetta all'ufficiale giudiziario che presti effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre a cui si riferisce la percentuale stessa. L'ufficiale giudiziario applicato ad altro ufficio, a norma dell'art. 32, ha diritto a percepire la suddetta percentuale soltanto nell'ufficio nel quale egli presti effettivo servizio; qualora presti servizio contemporaneo in piu' uffici, ha diritto a cumulare la stessa percentuale liquidata nei diversi uffici.

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