D.P.R. 1229/1959
Art. 117 — I registri, il bollettario ed il repertorio devono essere tenuti in ufficio e, prima di essere posti in uso, …
Art. 117. I registri, il bollettario ed il repertorio devono essere tenuti in ufficio e, prima di essere posti in uso, devono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal dirigente la cancelleria o da altro funzionario da lui delegato, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui sono composti. Il repertorio degli atti soggetti a registrazione deve essere tenuto dall'ufficiale giudiziario secondo le prescrizioni degli articoli 127 e seguenti dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3269, e le infrazioni a tale obbligo sono punite, salvo le sanzioni disciplinari, ai sensi dell'articolo 131 della predetta legge.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 1229/1959 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.