D.P.R. 1229/1959
Art. 11 — Durante le prove scritte non e' permesso ai candidati di comunicare in qualunque modo tra loro o con altri, s…
Art. 11. Durante le prove scritte non e' permesso ai candidati di comunicare in qualunque modo tra loro o con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. I candidati non devono portare scritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono soltanto consultare leggi e decreti sui testi fatti preventivamente verificare dalla Commissione o dal presidente della Corte di appello per i candidati che sostengano le prove nelle sedi di Corte di appello. Il concorrente che contravviene a tale disposizione e' immediatamente escluso dall'esame, con provvedimento adottato da almeno due componenti della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza. Nella sala degli esami, durante lo svolgimento delle prove scritte, debbono essere presenti almeno due componenti della Commissione o del Comitato suddetti.
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