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D.P.R. 1229/1959

Art. 106 — L'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell'ambito del mand…

ELI /it/dpr/1959/12/15/1229/art/106parte di D.P.R. 1229/1959
Art. 106. L'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale e' addetto, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo seguente.

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