Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 420/1959Art. 605
D.P.R. 420/1959

Art. 605 — Art. 137 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/605parte di D.P.R. 420/1959
Art. 605. (Art. 137 del Testo Unico) UFFICI PER LA POLIZIA STRADALE Per l'espletamento del servizio di Polizia stradale le Amministrazioni di cui all'art. 137 del Testo Unico devono predisporre appositi uffici centrali e regionali.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 420/1959 · fonte Normattiva ↗

← Art. 604 Art. 606 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.