D.P.R. 420/1959
Art. 6 — Art. 7 del Testo Unico
Art. 6. (Art. 7 del Testo Unico) SOSTA SUI MARCIAPIEDI La parziale occupazione dei marciapiedi ed isole rialzate, pur essere consentita nelle zone urbane anche per la sosta di autoveicoli, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano, a condizione che apposite strisce di delimitazione parcheggio siano tracciate per delimitare esattamente la zona autorizzata alla sosta.
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