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D.P.R. 420/1959

Art. 594 — Art. 134 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/594parte di D.P.R. 420/1959
Art. 594. (Art. 134 del Testo Unico) COMPORTAMENTO PRESSO GLI ATTRAVERSAMENTI E' vietato ai pedoni sostare sul marciapiedi in prossimita' degli attraversamenti pedonali, a meno che non siano in procinto di attraversare od in attesa del segnale permissivo. Qualora il passaggio pedonale sia suddiviso in due parti da un'isola di protezione, si devono considerare le due parti del passaggio come due passaggi indipendenti. Durante l'attraversamento dei passaggi pedonali, i pedoni debbono tenere la loro sinistra.

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