D.P.R. 420/1959
Art. 586 — Art. 128 del Testo Unico
Art. 586. (Art. 128 del Testo Unico) MARCIA NOTTURNA Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurita' e di giorno qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti dei dispositivi di segnalazione visiva, prescritti dall'art. 40 del Testo Unico, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.
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