Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 420/1959Art. 573
D.P.R. 420/1959

Art. 573 — Art. 125 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/573parte di D.P.R. 420/1959
Art. 573. (Art. 125 del Testo Unico) SOSPENSIONE DEL TRAFFICO Per ragioni tecniche o di sicurezza, l'Ente proprietario o Societa' concessionaria puo' sospendere il traffico per tutte le categorie di veicoli o per alcune di esse su tratti dell'autostrada. La durata della sospensione sara' comunque limitata al tempo durante il quale perdureranno le cause che hanno determinato il provvedimento.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 420/1959 · fonte Normattiva ↗

← Art. 572 Art. 574 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.