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D.P.R. 420/1959

Art. 567 — Art. 125 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/567parte di D.P.R. 420/1959
Art. 567. (Art. 125 del Testo Unico) PARCHEGGIO Il parcheggio - inteso come abbandono dei veicoli per tempo indeterminato - e' assolutamente vietato sulle autostrade e loro pertinenze.

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