Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 420/1959Art. 555
D.P.R. 420/1959

Art. 555 — Art. 121 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/555parte di D.P.R. 420/1959
Art. 555. (Art. 121 del Testo Unico) Ai fini della determinazione del peso esatto e dell'accertamento della differenza di peso fino al 5% del peso complessivo, l'agente del traffico richiedera' la pesatura che dovra' essere effettuata nella piu' vicina localita' in cui esista una pesa pubblica idonea ad un'unica pesatura del veicolo. Accertato il sovraccarico il veicolo non potra' proseguire il viaggio se il conducente non avra' provveduto a riportare il carico nel limiti consentiti.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 420/1959 · fonte Normattiva ↗

← Art. 554 Art. 556 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.