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D.P.R. 420/1959

Art. 545 — Art. 116 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/545parte di D.P.R. 420/1959
Art. 545. (Art. 116 del Testo Unico) SOSTANZE PERICOLOSE Le cautele necessarie da adottare immediatamente per evitare pericoli alla circolazione quando si verifichi la caduta di sostanze viscide, infiammabili o comunque pericolose, consistono in: a) presegnalamento della zona pericolosa, mediante il segnale previsto dall'art. 117 del Testo Unico posto, se necessario, anche in mezzo alla carreggiata; b) segnali manuali di avviso, eseguiti dal conducente o da un suo incaricato, intesi ad impedire il transito, sulla zona pericolosa, del veicoli sopraggiungenti dalla parte ove non e' stato posto il presegnale; c) rimozione delle sostanze pericolose cadute, o quanto meno ripristino dell'aderenza sul piano viabile mediante spargimento di sabbia, terra o segatura.

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