D.P.R. 420/1959
Art. 539 — Art. 115 del Testo Unico
Art. 539. (Art. 115 del Testo Unico) PRESSO I DISTRIBUTORI E' vietata la sosta in corrispondenza dei distributori di carburante per una distanza di 6 metri prima e dopo i distributori stessi. Detta distanza va calcolata a partire dalla prima e dall'ultima pompa erogatrice. E' vietata la sosta lungo le carreggiate stradali ove sia realizzata la segnaletica orizzontale di preselezione ovvero di suddivisione in corsie. E' vietata la sosta lungo le canalizzazioni realizzate con isole di traffico sia provvisorie che definitive. Nelle strade urbane e' vietata la sosta a partire da almeno 8 metri prima e dopo i crocevia misurati dall'intersezione dei prolungamenti dei margini delle carreggiate.
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