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D.P.R. 420/1959

Art. 508 — Art. 102 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/508parte di D.P.R. 420/1959
Art. 508. (Art. 102 del Testo Unico) GENERALITA' La velocita' deve essere sempre commisurata alle distanze di visibilita' e deve essere tale da consentire in ogni evenienza la tempestiva normale manovra d'arresto. L'obbligo di limitare la velocita' nasce dal momento in cui il conducente venga a trovarsi in prossimita' dell'apposito segnale prescrittivo e, comunque, dal momento in cui sia possibile al conducente percepire l'esistenza di un pericolo.

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