D.P.R. 420/1959
Art. 506 — Art. 192 del Testo Unico
Art. 506. (Art. 192 del Testo Unico) COMUNICAZIONI DEI PREFETTI I prefetti comunicano al Ministero dei lavori pubblici e all'Ispettorato della motorizzazione civile, di cui al comma primo dell'art. 503, i provvedimenti di sospensione e di revoca delle patenti di guida adottati ai sensi dell'art. 91 del Testo Unico.
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