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D.P.R. 420/1959

Art. 501 — Art. 84 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/501parte di D.P.R. 420/1959
Art. 501. (Art. 84 del Testo Unico) LIBRETTO DELLE LEZIONI DI GUIDA E REGISTRI Le scuole debbono tenere i seguenti documenti conformi ai modelli stabiliti dal Ministero dei trasporti e contenenti almeno gli elementi fondamentali appresso indicati: a) registro di iscrizione, data di iscrizione, generalita' degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, date degli esami e loro esito; b) registro delle lezioni teoriche: numero del registro di iscrizione e generalita' di ogni allievo: date ed argomenti di ciascuna lezione; presenze; c) libretto delle lezioni di guida: generalita' dello allievo, data, durata e firma dell'allievo per ciascuna lezione, date delle ore di guida. Il libretto deve essere esibito all'Ispettorato della motorizzazione civile prima dell'ammissione del candidato all'esame di guida.

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