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D.P.R. 420/1959

Art. 486 — Art. 84 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/486parte di D.P.R. 420/1959
Art. 486. (Art. 84 del Testo Unico) SCUOLE PER CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI Per ottenere l'autorizzazione del Ministero dei trasporti, le scuole per conducenti di veicoli a motore debbono soddisfare alle prescrizioni del presente Regolamento e relative alla idoneita' morale ed alla capacita' finanziaria del titolare, ai requisiti morali e di idoneita' tecnica del personale, alla idoneita' nonche' alla proprieta' o libera disponibilita' dell'attrezzatura tecnica, dei locali, dell'arredamento, del materiale didattico per l'insegnamento teorico e dei veicoli per le esercitazioni di guida. Le domande di rilascio di autorizzazione devono essere corredate dalla documentazione comprovante l'adempimento delle condizioni di cui al comma precedente. Le prescrizioni possono essere rilasciate per uno dei tipi di scuole di cui all'art. 487. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento le scuole gia' in possesso di riconoscimento rilasciato in base a precedenti norme, per poter continuare la propria attivita', debbono presentare domanda per ottenere l'autorizzazione per uno dei tipi di scuole previsti dal presente Regolamento.

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