D.P.R. 420/1959
Art. 481 — Art 81 del Testo Unico
Art. 481. (Art 81 del Testo Unico) COMMISSIONI MEDICHE PROVINCIALI PER MINORATI Le Commissioni mediche provinciali di cui al terzo comma dell'art. 81 del Testo Unico sono composto da tre membri nominati dal Ministro per i trasporti tra i sanitari indicati nel primo comma dell'articolo stesso. Le Commissioni predette possono avvalersi della consulenza di istituti o medici specializzati e di ingegneri dell'Ispettorato della motorizzazione civile.
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