D.P.R. 420/1959
Art. 46 — Art. 13 del Testo Unico
Art. 46. (Art. 13 del Testo Unico) PASSAGGIO PER PEDONI Il segnale PASSAGGIO PER PEDONI (fig. 19) deve essere usato sulle strade extraurbane per presegnalare un attraversamento pedonale contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata. Qualora questo segnale sia usato anche negli abitati la distanza di posa sara' al massimo di m. 35, ferma restando la distanza prescritta per tale cartello sulle strade esterne degli abitati.
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