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D.P.R. 420/1959

Art. 459 — Art. 78 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/459parte di D.P.R. 420/1959
Art. 459. (Art. 78 del Testo Unico) PRESCRIZIONI GENERALI L'equipaggiamento elettrico dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose deve essere in ottime condizioni di manutenzione e soddisfare alle prescrizioni seguenti: - le sezioni dei conduttori devono essere tali che non possa prodursi riscaldamento anormale; - i circuiti devono essere protetti contro l'eccesso di corrente con fusibili o disgiuntori automatici; - i conduttori elettrici devono essere sufficientemente isolati; - i generatori, gli accumulatori e tutte le macchine elettriche, le installazioni di regolazione, gli interruttori e gli apparecchi di sicurezza (quali interruttori di circuito, fusibili, interruttori autoinatici e simili) devono essere convenientemente protetti contro i corto-circuiti nel caso di urti o di deformazione. I dispositivi elettrici suddetti devono essere lontani dal carico pericoloso.

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