D.P.R. 420/1959
Art. 457 — Art. 78 del Testo Unico
Art. 457. (Art. 78 del Testo Unico) MATERIE TRASPORTABILI Le materie del 1° (ad eccezione degli accumulatori elettrici, dei fanghi di piombo contenenti acido solforico e dei residui aridi della depurazione degli olii minerali) del 4°, del 3-a) l'acido formico (5°), il cloruro di fronte e l'acido cloro solfonico (8°), nonche' le materie del 10° e dell'11° possono essere trasportate in cisterne.
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