Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 420/1959Art. 441
D.P.R. 420/1959

Art. 441 — Art. 78 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/441parte di D.P.R. 420/1959
Art. 441. (Art. 78 del Testo Unico) PRESCRIZIONI PARTICOLARI Per il trasporto in cisterne dei liquidi dal 1° al 3° e del 5° sono ammesse soltanto le cisterna previste ai punti a), ti) e c) seguenti: a) cisterne equipaggiate con dispositivi di aerazione muniti di una protezione contro la propagazione delle fiamme, e costruite in modo che non possano essere chiuse ermeticamente e che non permettono al liquido di fuoriuscire a seguito di sobbalzi durante il trasporto; b) cisterne equipaggiate di dispositivi di aerazione muniti di una protezione contro la propagazione delle fiamme, e chiusi da una valvola di sicurezza che si apra automaticamente per effetto di una pressione manometrica interna di 1,5 kg/cm2; c) cisterne a chiusura ermetica e perfettamente stagne, costruite senza giunti, ovvero saldate o chiodate. Per le cisterne saldate si devono usare acciai che possano essere saldati con ogni garanzia.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 420/1959 · fonte Normattiva ↗

← Art. 440 Art. 442 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.