Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 420/1959Art. 421
D.P.R. 420/1959

Art. 421 — Art. 78 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/421parte di D.P.R. 420/1959
Art. 421. (Art. 78 del Testo Unico) PRECAUZIONI PER IL MANEGGIO DEI COLLI I colli fragili devono essere stivati in modo da impedire ogni spostamento e ogni spargimento del contenuto. Tutti i colli contenenti materie del 1°c) 2 e 1°f) 2 devono poggiare su di un pianale solido, essere sistemati in modo che le loro aperture siano dirette verso l'alto e essere stivati in modo che non possano rovesciarsi. E' vietato impiegare materiali facilmente infiammabili per stivare tali colli sui veicoli. I veicoli destinati a contenere colli che racchiudono materie del 1°e) 2 e 1° f) 2 devono essere puliti con cura e, in particolare, resi sgombri da ogni residuo di sostanze combustibili (paglia, carta e simili).

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 420/1959 · fonte Normattiva ↗

← Art. 420 Art. 422 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.