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D.P.R. 420/1959

Art. 419 — Art. 78 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/419parte di D.P.R. 420/1959
Art. 419. (Art. 78 del Testo Unico) TRASPORTO ALLA RINFUSA Possono essere oggetto di trasporto alla rinfusa per carico completo, i fanghi di piombo contenenti acido solforico (1°b) nonche' le materie del 1°-c) e del 6°. Per il trasporto delle materie del 1°c) il pianale del veicolo deve essere ricoperto da uno strato di spessore adeguato di pietra calcarea polverizzata o semplicemente spezzettata, oppure di calce spenta. Per il trasporto dei fanghi di piombo contenenti acido solforico (1°-t) e delle materie del do, il cassone del veicolo deve essere rivestito internamento di piombo o di uno spessore adeguato di cartone paraffinato o catramato e, se trattasi di veicolo tendonato, il tendone deve essere sistemato in modo tale che non passa venire a contatto col carico.

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