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D.P.R. 420/1959

Art. 401 — Art. 78 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/401parte di D.P.R. 420/1959
Art. 401. (Art. 78 del Testo Unico) PRECAUZIONI PER IL MANEGGIO DEI COLLI E' vietato penetrare nei veicoli con apparecchi di illuminazione a fiamma. Inoltre gli apparecchi impiegati non devono presentare alcuna superficie metallica suscettibile di produrre scintille. E' vietato fumare durante il maneggio dei colli, in prossimita' dei colli sistemati in attesa di maneggio, vicino ai veicoli in sosta o all'interno dei veicoli.

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