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D.P.R. 420/1959

Art. 387 — Art. 78 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/387parte di D.P.R. 420/1959
Art. 387. (Art. 78 del Testo Unico) VEICOLI Devono essere caricati: a) su veicoli scoperti, i colli contenenti materie del 3°. Tuttavia i colli del peso massimo di 25 kg. possono essere caricati anche sui veicoli coperti; b) su veicoli coperti o su veicoli scoperti tendonati, i colli contenenti materie del 9°-a) e su veicoli coperti, i colli contenenti materie del 9°b).

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