Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 420/1959Art. 377
D.P.R. 420/1959

Art. 377 — Art. 78 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/377parte di D.P.R. 420/1959
Art. 377. (Art. 78 del Testo Unico) DIVIETI DI IMBALLAGGIO E DI CARICO IN COMUNE E' vietato imballare in comune nel medesimo collo, o caricare in comune nel medesimo veicolo o nella medesima unita' di trasporto materie e oggetti pericolosi la cui contemporanea presenza nel medesimo collo e nel medesimo veicolo o nella medesima unita' di trasporto possa determinare al notevole aumento nel pericolo del trasporto (per es., materie infiammabili con materie comburenti).

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 420/1959 · fonte Normattiva ↗

← Art. 376 Art. 378 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.