D.P.R. 420/1959
Art. 375 — Art. 78 del Testo Unico
Art. 375. (Art. 78 del Testo Unico) TRASPORTO IN CISTERNE Il trasporto di materie pericolose in cisterne e' consentito solo quando cio' sia esplicitamente previsto dalle presenti norme. Le prescrizioni relative al trasporto in cisterne di materie pericolose sono contenute negli articoli precedenti.
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