D.P.R. 420/1959
Art. 364 — Art. 78 del Testo Unico
Art. 364. (Art. 78 del Testo Unico) APERTURA DEI COLLI DURANTE IL TRASPORTO E' vietato aprire, durante il trasporto un collo che contenga merci pericolose, salvo il caso di urgente necessita' o per evitare un pericolo.
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