D.P.R. 420/1959
Art. 362 — Art. 78 del Testo Unico
Art. 362. (Art. 78 del Testo Unico) PRECAUZIONI DOPO IL TRASPORTO ALLA RINFUSA I veicoli che sono stati adibiti al trasporto alla rinfusa di materie e oggetti pericolosi devono, prima del nuovo carico, essere convenientemente puliti, a meno che il nuovo carico non sia composto della stessa merce che ha costituito il carico precedente.
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