Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 420/1959Art. 354
D.P.R. 420/1959

Art. 354 — Art. 78 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/354parte di D.P.R. 420/1959
Art. 354. (Art. 78 del Testo Unico) PESI E PERCENTUALI IN PESO E IN VOLUME Per i miscugli di materie solide o liquide, cosi' come per soluzioni e per le materie solide imbevute di liquido, il segno "%" rappresenta la percentuale in peso, ed il valore in percento e' riferito a 100 parti in peso del miscuglio, della soluzione o della materia imbevuta. Per le materie gassose, esso rappresenta la percentuale in volume ed il valore in percento e' riferito a 100 parti in volume del miscuglio gassoso. Allorche' il segno "%" assume un significato diverso da quello anzidetto, e' detto esplicitamente. Allorche' nel presente regolamento sono indicati dei pesi, salvo che sia diversamente specificato, essi devono intendersi come pesi lordi.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 420/1959 · fonte Normattiva ↗

← Art. 353 Art. 355 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.