D.P.R. 420/1959
Art. 351 — Art. 78 del Testo Unico
Art. 351. (Art. 78 del Testo Unico) CONTROLLO SUI VEICOLI I veicoli muniti di dispositivi per l'alimentazione con combustibili in pressione o gassosi devono essere sottoposti, allorche' i dispositivi vengono applicati, e poi annualmente, a visite e prove per l'accertamento dei requisiti di idoneita' dei dispositivi. In tale occasione la prova idraulica delle tubazioni, escluso il riduttore, deve essere eseguita alla pressione di 300 kg/cm quadri per il metano e di 45 kg/cm quadri per i G.P.L. Si deve inoltre accertare che non possa verificarsi, anche a motore fermo, uscita di gas.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 420/1959 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.