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D.P.R. 420/1959

Art. 348 — Art. 78 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/348parte di D.P.R. 420/1959
Art. 348. (Art. 78 del Testo Unico) RUBINETTO Gli apparecchi per l'alimentazione con combustibili gassosi e in pressione devono essere tali da impedire a motore fermo qualsiasi perdita. Qualora si tratti di impianto per l'alimentazione a G.P.L. deve esservi un rubinetto di intercettazione, a mano, elettrico o automatico, inserito subito a monte del riduttore.

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