D.P.R. 420/1959
Art. 342 — Art. 78 del Testo Unico
Art. 342. (Art. 78 del Testo Unico) SERBATOI PER METANO Negli impianti di alimentazione a metano debbono essere impiegati esclusivamente serbatoi (bombole) costruiti per una pressione di carica di 200 kg/cm quadrati, collaudati e verificati secondo le disposizioni in vigore, che portino la indicazione "METANO". Non possono essere usate bombole che siano state precedentemente usate per gas diversi dal metano.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 420/1959 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.