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D.P.R. 420/1959

Art. 291 — Art. 78 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/291parte di D.P.R. 420/1959
Art. 291. (Art. 78 del Testo Unico) APPROVAZIONE I vetri stratificati che possono essere impiegati in ogni posizione compreso il parabrezza, debbono superare, ai fini dell'approvazione del tipo, le prove indicate negli articoli 292, 293, 294, 295, 299, 300 e 301. I vetri stratificati che possono essere impiegati in qualsiasi posizione ad esclusione del parabrezza debbono superare le prove indicate negli articoli 292, 293, 294, 295, 299 e 300. I vetri temprati che possono essere usati in tutte le posizioni ad esclusione del parabrezza debbono superare le prove indicate negli articoli 293, 296, 297 e 298. Le modalita' per l'esecuzione delle prove seno fissate dal Ministro per i trasporti. Su ogni esemplare di vetro approvato debbono essere indicati in maniera chiara e indelebile, e facilmente leggibile quando e' montato, il marchio di fabbrica e gli estremi di approvazione.

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