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D.P.R. 420/1959

Art. 277 — Art. 78 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/277parte di D.P.R. 420/1959
Art. 277. (Art. 78 del Testo Unico) APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI SULLA EFFICIENZA DI FRENATURA Le prescrizioni del presente regolamento relative all'efficienza di frenatura si applicano ai veicoli nuovi di fabbrica all'atto dei controlli per l'ammissione alla circolazione. Ai fini dei controlli sui veicoli in circolazione e' sufficiente una efficienza di frenatura non inferiore all'80% di quella prescritta per il veicolo nuovo.

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