D.P.R. 420/1959
Art. 25 — Art. 13 del Testo Unico
Art. 25. (Art. 13 del Testo Unico) GENERALITA' I cartelli da apporsi sulle strade pubbliche e sulle autostrade per segnalare agli utenti di esse o un pericolo o un divieto o un obbligo o una indicazione, debbono avere forma, dimensioni, colori, simboli o caratteristiche uguali a quelli indicati nelle allegate tabelle. E' vietato l'uso, di qualsiasi altro cartello. Le dimensioni dei cartelli e le distanze di posa sulle autostrade, e su altre strade, sulle quali se ne riscontrasse la eccezionale necessita', possono essere variate in relazione alle maggiori velocita' predominanti, previa autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici.
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