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D.P.R. 420/1959

Art. 222 — Art. 53 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/222parte di D.P.R. 420/1959
Art. 222. (Art. 53 del Testo Unico) INTERVENTO DELLE FABBRICHE ALLE PROVE Le fabbriche costruttrici assistono alle prove con un proprio rappresentante, mettendo a disposizione un esemplare carrozzato del tipo di veicolo da omologare, il personale e le attrezzature eventualmente richieste per effettuare le prove. Per i motori di ciclomotori dovra' essere messo a disposizione un normale velocipede, adattato per il montaggio del motore stesso.

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