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D.P.R. 420/1959

Art. 180 — Art. 40 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/180parte di D.P.R. 420/1959
Art. 180. (Art. 40 del Testo Unico) FRENI I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sia sulla ruota, (pneumatico o cerchione) sia sul mozzo, sia, in genere sugli organi di trasmissione. Il comando del freno puo' essere tanto a mano quanto a pedale. La trasmissione fra comando e freni, puo' essere attuata con sistemi di leve rigide a snodo o con cavi flessibili. Ambedue i sistemi possono essere applicati sia internamente sia esternamente alle strutture tubolari metalliche del veicolo.

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