Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 420/1959Art. 156
D.P.R. 420/1959

Art. 156 — Art. 17 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/156parte di D.P.R. 420/1959
Art. 156. (Art. 17 del Testo Unico) ISOLE PERMANENTI Possono essere realizzate mediante getto di calcestruzzo cementizio ovvero mediante cordolatura in calcestruzzo o pietra da taglio ovvero altro materiale e sistemazione interna a prato. I cicli possono essere del tipo a barriera e del tipo sormontabile. Quando l'isola venga interessata da un attraversamento pedonale e costituisce zona di rifugio, l'isola deve essere interrotta per una larghezza pari a quella del passaggio pedonale onde permettere ai pedoni l'attraversamento a raso della pavimentazione stradale (fig. 128).

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 420/1959 · fonte Normattiva ↗

← Art. 155 Art. 157 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.