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D.P.R. 420/1959

Art. 153 — Art. 17 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/153parte di D.P.R. 420/1959
Art. 153. (Art. 17 del Testo Unico) MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLE ISOLE DI TRAFFICO La Isole di traffico possono essere realizzate nel seguenti modi: Isole a raso: sono realizzate mediante dipintura con vernice bianca ovvero con chiodi a larga testa, od emisferi. Queste ultime devono avere un profilo schiacciato con diametro variabile da 30 a 50 cm. e devono essere verniciate in bianco. La zona delimitata dal perimetro dell'isola e' vietata alla circolazione di tutti i veicoli, pero' puo' essere usata dai pedoni come rifugio per l'attraversamento della carreggiata stradale, allorche' la isola sia interessata da un passaggio pedonale. Il sistema a raso dovra' di massima essere adottato durante il periodo di sperimentazione dell'isola di traffico.

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